Con Sentenza n.6458, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di falsa dichiarazione di intenti, il cedente che tenga questo comportamento in modo volontario è tenuto al versamento dell’IVA.
La Sentenza definisce come responsabile per imposta e pena pecuniaria colui che effettua cessioni all’esportazione essendo esente dal pagamento dell’imposta, quando privo della dichiarazione d’intenti.
Al contrario, quando sussite la dichiarazione, per l’omissione del pagamento dell’IVA rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
Una terza situazione considera la condotta di chi decide consapevolmente di operare senza assolvere al pagamento dell’IVA e in base a una dichiarazione volontariamente falsa.
Per la Cassazione, il comportamento di questa tipologia di contribuente è da considerare alla stessa stregua del primo caso, ovvero, come colui che è privo della dichiarazione, salva la concorrente responsabilità del cessionario, committente o importatore che ha rilasciato la falsa dichiarazione.
Paola Perfetti