La Corte dell’Unione Europea ha stabilito che il soggetto passivo non ha il diritto di detrarre l’IVA in ogni condizione di acquisto intracomunitario.
La Sentenza (22 aprile, procedimenti riuniti C-536/08 e C-539/08) ha interpretato gli articoli 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva Iva ed è stata emessa in merito al contenzioso tra due società olandesi, entrambe operanti nella commercializzazione di computer e loro componenti, e il Fisco olandese.
La disputa avveniva sugli avvisi di rettifica IVA, posti in essere dalla seconda ai danni delle prime.
Il fatto della controversia
Le due società olandesi acquistavano i beni della loro attività da altre imprese situate al di fuori dei Paesi Bassi e le rivendevano a Stati membri dell’UE ma diversi da quelli fornitori.
In particolare, una delle due società acquistava beni da imprese aventi sede in Germania ed in Italia per rivenderli ad acquirenti stabiliti in Grecia.
In seguito, i fornitori non contabilizzavano l’IVA sulle fatture (e riportavano il numero di identificazione IVA olandese della società), mentre la società olandese in oggetto contabilizzava l’IVA sulle fatture indirizzate agli acquirenti (riportando invece il numero di identificazione greco che gli acquirenti avevano comunicato) e sulla dichiarazione al Fisco Olandese andava a menzionare l’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari portandola in detrazione.
Questo avveniva perché la società olandese considerava anche le forniture agli acquirenti come cessioni intracomunitarie (articoli 37 della legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari e 22, n. 6, lett. b), ultimo comma, della sesta direttiva Iva, e menzionva il numero di identificazione IVA greco degli acquirenti o dei loro rappresentanti fiscali.
Al contrario, i rappresentanti fiscali come gli acquirenti stessi non producevano dichiarazioni di acquisti intracomunitari, non dichiaravano le cessioni intracomunitarie e non depositavano un elenco ricapitolativo.
Il Fisco olandese
Da parte sua, il Fisco olandese emetteva gli avvisi di rettifica considerando che la società avesse effettuato acquisti intracomunitari e che non avesse il diritto di detrarre l’IVA.
A seguito dell’analisi della normativa olandese (cosìn come riportato dalle Fonti, ndr), la Corte dell’UE si è pronunciata stabilendo che il diritto a detrazione dell’IVA rappresenta un principio fondamentale che, almeno in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni così come regolamentato dalle leggi intracomunitarie a partire dall’articolo 28 ter, parte A, della sesta direttiva.
La situazione vigente sugli acquisti intracomunitari, però, non contempla un sistema normativo vigente sullo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri che permetta, nel caso in cui un soggetto passivo non sia in grado di fornire le prove necessarie, di accertare se gli acquisti intracomunitari siano stati effettivamente assoggettati a IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione.
La soluzione
La Corte dell’UE ha stabilito che gli acquisti intracomunitari non possono fruire del regime generale di detrazione previsto dall’articolo 17 della sesta direttiva: questo perché i beni tassati a titolo di acquisti intracomunitari effettuati nello Stato membro di identificazione non sono stati effettivamente introdotti nel medesimo Stato membro.
Fonti
– Negozioperleimprese.it
– Nuovofiscooggi.it
Paola Perfetti