Visto di conformità per la compensazione IVA

A proposito della compensazione IVA, è stata introdotta una nuova norma che amplia l’utilizzo del visto di conformità con la quale viene attestata l’esecuzione dei controlli così come indicato dall’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, se il credito annuale è superiore ai 15mila euro annui, la compensazione IVA si trova in posizione subordinata rispetto all’apposizione del visto di conformità oppure alla dichiarazione sottoscritta dal firmatario della relazione di revisione.

Per tale, si intende la revisione che attesti l’avvenuta verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sul reddito con IVA, e infine della verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.

Chi può rilasciare il visto di conformità

A beneficiare del visto di conformità, come da articolo 10 del D.L. 78/2009, sono:

– i responsabili dell’assistenza fiscale CAF-imprese (ovvero i Centri di Assistenza Fiscale, costituiti dai soggetti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997) dove il responsabile deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Costoro hanno l’obbligo di apporre il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF insieme alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili;
– i dottori commercialisti;
– gli esperti contabili e consulenti del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti;

– gli esperti delle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, o con diploma di ragioneria;

Modalità di richiesta del visto di conformità

I professionisti che vogliano prestare la propria attività di assistenza fiscale sono tenuti a presentare una comunicazione alla Direzione regionale del territorio insieme a:

– copia conforme della polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e non di importo inferiore a 1.032.913,80, che non contenga franchigie o scoperti e che preveda il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;
– la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza
– la dichiarazione che certifichi che il professionista: non ha riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per reati finanziari;

non ha procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA;
non si trova in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.

In seguito, gli stessi professionisti devono essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Limiti ed eccezioni per la trasmissione del visto di conformità

Il visto in esame può essere accordato solo sulle dichiarazioni annuali e viene rilasciato con la firma e codice fiscale del CAF o del professionista, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista.

E’ possibile affidare la predisposizione delle dichiarazioni e la tenuta della contabilità anche a soggetti non abilitati al rilascio del visto di conformità.

Quando ciò avviene, il contribuente si può indirizzare a un CAF o professionista abilitato, che a sua volta controllerà sia la presenza di eventuali errori di calcolo che la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA, oltre che la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e nei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.

Elementi necessari al controllo contabile:

operazioni attive soggette ad aliquote in prevalenza più basse rispetto a quelle delle operazioni passive;
operazioni imponibili;
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
operazioni non soggette a imposta;
operazioni non imponibili da parte di produttori agricoli.

Sanzioni

Sono a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti solo se si riscontri una discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dopo la liquidazione o un controllo.

Alternative al visto di conformità

I contribuenti sottoposti al controllo contabile possono effettuare la compensazione del credito IVA se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che ne esercitano il controllo, verificando che le opzioni sul controllo contabile siano esercitate da un revisore esterno nella qualità di società di revisione (alla sottoscrizione dovrà provvedere il socio o l’amministratore della società) e da un revisore nella qualità di persona fisica (alla sottoscrizione dovrà provvedere la persona fisica), o, infine, demandando al collegio sindacale per cui alla sottoscrizione dovrà provvedere ciascun sindaco revisore.

Paola Perfetti