Nella situazione di una società S.r.l. è l’organo amministrativo a definire la situazione patrimoniale straordinaria da cui evincere il valore della partecipazione secondo il valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso.
In questo modo, il socio che decide di recidere dalla compartecipazione seguendo l’ex art.2473 ha diritto a ottenere il “rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”.
E’ la Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 a chiarirlo insieme alla specifica che, mancando un metodo legale univoco sulla recessione delle partecipazioni, si possono prevedere criteri statutari che determinanoin maniera oggettiva il valore della partecipazione mentre sono illegittime le clausole su criteri diversi da quelli sul valore di mercato.
Paola Perfetti