Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali” pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (29 Marzo – 02 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!
- Se hai stipulato un mutuo, oltre agli interessi passivi sono detraibili gli oneri e le quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata. Tra gli oneri puoi detrarre: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta , gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la provvigione per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese notarili (sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo – escluse quelle sostenute per il contratto di compravendita – sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente), le spese di perizia tecnica.
- Il Decreto Legge “incentivi” ha introdotto diverse novità in materia di contenzioso tributario: procedure di notifica semplificate (potrà avvenire a mezzo raccomandata a/r senza busta, oppure portandola direttamente alla controparte); nessuna autorizzazione per l’ufficio a proporre appello; conciliazione giudiziale senza garanzie per importi non elevati.
- è stata approvata la riforma previdenziale dell’Inarcassa, la cassa previdenziale degli ingegneri ed architetti. tale riforma che pare dovrebbe entrare in vigore nel 2015, consisterà essenzialmente nel passaggio del contributo integrativo dal 2% al 4%.
- Dal 1° aprile è partita la comunicazione unica per le imprese; in un massimo di sette giorni, le imprese che presenteranno la Comunicazione Unica, potranno assolvere gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. Le imprese artigiane potranno utilizzare la Comunicazione Unica solamente se previsto dalla legislazione regionale. L’utilizzo della Comunicazione Unica prevede il versamento dell’imposta di bollo una volta soltanto.
- I premi di assicurazione sulla vita e infortuni sono detraibil per un importo non superiore a euro 1.291,14. La detrazione ha modalità diverse in riferimento all’anno della stipula del contratto: per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi sono detraibili, anche se versati all’estero o a compagnie estere a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.