Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (19 – 23 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!
- Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione.
- In caso di accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore senza esserci stato il preventivo contraddittorio con il contribuente, la pretesa del tributo deve essere abbandonata. Nel caso in cui nell’atto di accertamento manchino le ragioni esposte dal contribuente non si produrrà la nullità dell’atto, a patto che le stesse risultino dai verbali del contraddittorio. Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici che devono essere provviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Questi sono i contenuti più rilevanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 Aprile 2010.
- L’Agenzia delle Entrate ha confermato che invierà ai contribuenti non in regola con gli studi (più di 200 mila), lettere di avviso per invitarli a correggere la situazione e consentire loro di spiegare compiutamente le ragioni per cui i ricavi effettivi si discostano dalle stime di Gerico, si darà la possibilità di una comunicazione ulteriore la cui formulazione è in questi giorni oggetto di studio da parte dell’Agenzia.
- Puoi chiedere la rateizzazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione del 730/2010. Il sostituto d’imposta calcolerà le rate dovute applicandovi gli interessi di dilazione dovuti nella misura dello 0,33% mensile e trattenendo mensilmente gli importi dovuti a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio.
- Se l’importo delle indennità di trasfertacontrattuali è superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva e questo viene stabilito in un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, la quota eccedente resta comunque esente da imposte e contributi. Questo è quanto ha reso noto il Ministero del Lavoro con la nota n. 7301, che rettifica l’interpello n. 14 del 2 Aprile 2010, con il quale lo stesso Ministero aveva dichiarato che se l’importo delle indennità di trasferta contrattuali fosse stato superiore a quello previsto, l’eccedente sarebbe stato soggetto ad oneri fiscali e previdenziali.
d.S.