L’art. 96 del Tuir consente di dedurre gli interessi passivi e egli oneri assimilati nel limite del 30% del risultato operativo lordo, qualora siano eccedenti l’ammontare degli interessi attivi del periodo d’imposta. Nell’articolo in commento non si fa cenno sulla necessità che tali oneri finanziari siano preliminarmente da sottoporre ad un test di inerenza al fine di capire se gli oneri siano o meno legati all’attività svolta dalla società e quindi ai ricavi da questa realizzati.
Ciononostante alcuni sostenevano una tesi, più restrittiva e favorevole all’Erario, secondo la quale agli interessi passivi dovesse venire applicato il principio generale dell’inerenza delle componenti di costo ai fini della deducibilità nella determinazione del reddito di periodo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3440 del 03/02/2010, è intervenuta sul tema e ha affermato che “il diritto alla deducibilità degli interessi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sulla inerenza”.