La detrazione fiscale sugli immobili è invece al 36% se riguarda l’acquisto di unità immobiliari appartenenti a edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che poi andranno alla sua successiva vendita o assegnazione.
L’agevolazione è riconosciuta in questi casi:
– i lavori di recupero devono essere avvenuti all’interno di interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia: questi devono essere eseguiti sull’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2011;
– il rogito deve essere concluso entro il 30 giugno 2012;
– i lavori devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, o da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.
L’agevolazione è da ripartire in 10 quote annuali costanti e va calcolata, così come l’acconto, in via generale su un importo pari al 25% dell’importo da acquisto, che può arrivare al massimo a 48mila euro per unità (in caso di comproprietari, la detrazione è da suddividere fra le diverse unità in vase al costo di acquisto sostenuto da ciascuno).
Qualora si tratti di pagamento per acconti, invece, la detrazione è possibile previa stipula di un compromesso registato con tanto di prezzo di vendita e il rogito deve essere contratto entro il 30 giugno 2012.
In definitiva, nell’anno di stipula del rogito la detrazione è operabile su una casa di proprietà per un importo massimo di 48mila euro con gli acconti già considerati da sottrarre.
Sono da considerare escluse dalla detrazione le situazioni in cui:
– l’immobile sia un box anche se all’interno di un immobile ristrutturato;
– con uno stesso atto si acquistino due abitazioni, per cui il limite di 48mila euro è da riferirsi a ognuna delle due unità.
Paola Perfetti