- dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili;
- dai Consulenti del Lavoro;
- dai soggetti in possesso del diploma di ragioneria o di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, sub categoria tributi;
- dalle associazioni sindacali e di categoria;
- dai centri di assistenza fiscale.
In alternativa al rilascio del Visto, la dichiarazione delle società soggette al controllo contabile è sottoscritta, anche dal Revisore Contabile.
Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un’apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell’ articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell’art. 8 del citato decreto.