E’ innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.
Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio); in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.
Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.
La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.
L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.