La comunicazione prevista dall’art. 21 cit. deve contenere le seguenti informazioni:
- richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
- il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
- denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazionee, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
A tale comuninazione dovranno essere allegati:
- dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
- dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…);
- dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore;
- garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:
a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;
c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato);
e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);
f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nellla polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta.
La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (esempio Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via M. Polo, 60 – 40131 Bologna).
Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999.
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.