Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese erogate al proprio dipendente, a titolo sia retributivo che contributivo, per l’intero periodo di inabilità temporanea durante il quale il lavoratore è rimasto assente dal posto di lavoro a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale cagionato da un terzo; quest’ultimo, infatti, avendo di fatto impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, ha cagionato un danno anche al datore di lavoro tenuto a pagare comunque il lavoratore, ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva. Il risarcimento sarà a carico del terzo responsabile del fatto illecito ed il relativo diritto si prescriverà in due anni dalla data del sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 2844/2010.
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