Dal 20 febbraio 2010 è cambiato l’ambito di applicazione dell’IVA su noleggi e leasing di veicoli e mezzi di trasporto.
L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010 discipilina in modo nuovo l’imposta sul valore aggiunto e stabilisce la territorialità come principio di base per l’ applicazione di prestazioni definite “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.
Secondo le nuove disposizioni è il luogo di utilizzo del servizio a determinare l’IVA mentre, per quanto concerne i beneficiari, è stata introdotta una differenza fra la definizione di committente soggetto passivo e quello che và definito come committente privato.
Per committente soggetto passivo, il nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni fanno riferimento al luogo in cui il committente opera.
L’eccezione è rappresentata dal “noleggio a breve termine” (ovvero durata di noleggio non superiore a 30 giorni) e la prestazione è considerata territoriale qualora il mezzo sia consegnato in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure sia consegnato fuori dall’UE, ma utilizzato in Italia.
Rispetto al committenti privato: ai sensi del nuovo art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/72, la prestazione è territoriale rilevante in Italia se è resa da prestatore residente in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure se è resa da prestatore stabilito fuori dall’UE ma utilizzata nel territorio dello Stato.
Rimane valido il caso di “noleggio a breve termine” esattamente come ai committenti soggetti passivi d’imposta.
Paola Perfetti