L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il termine decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione” da determinare secondo le regole generali previste
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè:
– Per le cessioni di beni al momento della stipula se riguardano i beni immobili o al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorre l’anno di differimento dell’esigibilità.
Nel caso di fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (c.d fattura differita), si ritiene che il termine di un anno decorra comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.
Questo è un chiarimento fornito dalla circolare 20/2009 che complica notevolmente le cose: per la stessa fattura si possono avere decorrenze diverse………….!
Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.
Le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’articolo 491 C.p.c.
Nel caso di procedure esecutive l’esigibilità dell’IVA rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.
Casi di esclusione
Sono esclusi dalla facoltà di differimento i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, le cui disposizioni siano evidentemente incompatibili con il
predetto differimento.
In particolare, la facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali:
– regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);
– regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);
– regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972).
– soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo del reverse charge.
– cessioni intracomunitarie o non imponibili art. 8, 8bis e 9 – esportazioni e assimilate .