Adempimenti del cedente o prestatore
La volontà del cedente o prestatore di avvalersi del differimento si manifesta
mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n.633 del 1972.
L’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile,
rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.
L’Iva relativa alle operazioni per le quali il cedente/prestatore ha esercitato l’opzione dovrà essere versata mensilmente o trimestralmente secondo la periodicità scelta dal contribuente.
Per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).
Adempimenti del cessionario o committente
Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e annotarla nel registro degli acquisti, anche se il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell’operazione viene pagato.
Poiché infatti l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento.
A tale proposito, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione dare evidenza della data del pagamento. Se il pagamento è parziale il diritto alla detrazione spetta nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e pertanto, essendo per il cedente o prestatore questo momento stabilito al massimo decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, si ritiene che il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, dal cessionario o committente, qualora entro l’anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.