Indennità forfettaria ai cococo che hanno perso il lavoro
Per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS , con esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR.
Per poter beneficiare del sostegno i co.co.co devono congiuntamente rispettare le seguenti condizioni:
a) operare in regime di monocommittenza;
b) aver conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento aver accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita’ non inferiore a uno;
d) risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultare accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilita’ presso la predetta Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data . (art. 2 c. 130)
Contributi figurativi per chi beneficia di misure a sostegno del reddito
In via sperimentale per il 2010, ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, è riconosciuta una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.
E’ previsto un decreto attuativo per la disciplina delle modalità di erogazione.
Agevolazioni per i datori di lavoro che assumono disoccupati 50enni
In via sperimentale per l’anno 2010, la riduzione contributiva prevista per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti) , e’ estesa ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età e almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva.
La riduzione spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Il beneficio e’ concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2010. (art.2 c.134_135)
Altre misure per far fronte alla crisi di lavoro
– proroga al 2010 di alcune disposizioni che erogavano specifici trattamenti di sostegno al reddito per il 2009 (indennità di mobilità CIGS, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti per crisi, CIGS per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro SpA, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).
– possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive.
– estensione, a decorrere dal 2010, ai trattamenti di disoccupazione speciale per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, della disciplina degli aumenti relativi ai c.d. tetti dei trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità, disposti dall’articolo 1, comma 27, della legge n. 247/2007 determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT sul costo della vita.
– erogazione, per il 2010 da parte dell’INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore, ed è erogato secondo apposite procedure.
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– finanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
– detassazione dei contratti di produttività, di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2008, prorogando la misura anche per il 2010. Inoltre, si interviene sulla riduzione dell’IRPEF e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione di tale agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.