Stabilizzata l’aliquota sui servizi per l’edilizia privata
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato a regime l’aliquota IVA agevolata del 10% applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), della legge n.457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Sono esclusi da questa agevolazione tutte le manutenzioni non abitative, quindi negozi, uffici, ecc.,anche se sono situati in edifici a prevalente destinazione abitativa, nonché ai fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche non residenziali (scuole, caserme, ecc.): per loro si applica l’aliquota del 20% .
I precedenti della legge:
In principio, l’art. 7, comma 1, lett. b) e 2, della Legge 23/12/1999, n. 488 aveva previsto questa applicabilità agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) fatturati nel corso dell’anno 2000 e sempre pertinenti ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
In seguito questa agevolazione tributaria è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2005, per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2006, per il 2007, fino al 2010 in forza dell’art. 1, comma 18, Legge 2004/2007 (Finanziaria 2008).
In ultnma istanza, la Finanziaria 2009 ne aveva stabilito la proroga sino al 2011.
Sono beneficiari e si intendono fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circolare ministeriale n.71/E del 7/4/2000):
– le singole unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (uffici), indipendentemente dall’utilizzo di fatto;
– gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati;
– gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;
– le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato ;
– le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.
L’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cioè tutte le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici e in operazioni necessarie per mantenere efficienti gli impianti tecnologici, i materiali o le finiture come la sostituzione integrale o parziali di pavimenti; la riparazione dell’impianto idraulico, elettrico, dello smaltimento delle acque bianche e nere, etc.; rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, tinteggiature; sostituzione di tegole;impermeabilizzazioni; sostituzione di infissi esterni ecc.).
La norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi, escludendo dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni anche se l’Amministrazione Finanziaria (con la circolare n.71 del 7/4/2000) ha ammesso nell’agevolazione anche il caso in cui l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.
All’opposto, però, l’Amministrazione Finanziaria (con circolare n. 36 del 31/5/2007, al paragrafo 9) ha ritrattato quanto asserito precedentemente e ha precisato che:
– l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”;
– le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.
Paola Perfetti