Il Quadro VA relativo alle informazioni sull’attività è stato ridotto a due sole sezioni:
• sezione I, contenente i dati analitici generali;
• sezione II, contenete i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.
Talune informazioni che prima erano richieste nel Quadro VA, infatti, sono ora riportate in altri quadri del modello Iva, come ad esempio la ripartizione del totale acquisti ed importazioni ora presenti nel rigo VF24.
Nel Rigo VA1 è stato introdotto un nuovo campo denominato “Riservato al soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione e rappresentante fiscale o identificazione diretta”.
Come detto, infatti, a partire dal 26.09.2009, le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia possono operare solo mediante questa e non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente. In conseguenza di ciò, dopo tale data, esse potevano assumere questi comportamenti:
• estinguere la partita Iva del rappresentante fiscale o quella relativa alla identificazione diretta;
• far confluire, nella liquidazione Iva di settembre 2009 (effettuata il 16 ottobre 2009), il saldo Iva della posizione estera in quello della stabile organizzazione in Italia;
• presentare un’unica dichiarazione Iva 2010 con un frontespizio e due moduli:
– uno per la stabile organizzazione;
– uno per il rappresentante fiscale o per l’impresa estera identificata direttamente.
La nuova casella 6 contenuta nel rigo VA1 deve essere barrata nel modulo relativo alla posizione Iva del rappresentante fiscale o dell’impresa identificata direttamente.
Sempre all’interno del Quadro VA, non è più richiesta l’indicazione dei maggiori corrispettivi (imponibile ed imposta) derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, ma è richiesto solo il dato relativo all’adeguamento ai parametri.
I dati relativi all’adeguamento da studi di settore sono ora chiesti direttamente nei quadri RE, RG ed RF del mod. UNICO 2010.
Per quanto concerne i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello IVA 2010 prevede ora uno specifico rigo, VA14.
Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi. Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).