Dal 1° gennaio 2010 sono state modificate le regole sulle compensazioni IVA tramite l’utilizzo di crediti annuali e trimestrali così da osteggiarne gli abusi: riguardano soltanto la cosiddetta compensazione orizzontale o esterna, e non anche la compensazione verticale o interna (la compensazione dei crediti di cui sopra con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico).
Richiedere una compensazione significa rivolgersi al Fisco per un rimborso sul credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’IVA ma essa può non comprendere tale dichiarazione in quella unificata e invece presentarla in forma autonoma dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno.
Ciò non esclude che si continui a presentare la dichiarazione annuale IVA all’interno del modello UNICO, in tal caso, però, prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 10.000 euro c’è l’obbligo di attendere la presentazione della stessa dichiarazione.
Per importi superiori a 15.000 euro annui, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati oppure far sottoscrivere la dichiarazione dai revisiori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, mentre per i crediti IVA di importo pari o inferiore a 10.000 euro continua ad applicarsi la vecchia disciplina.
Le nuove normative riguardano proprio queste compensazioni: che siano annuali o di un periodo di tempo inferiore, rispetto agli importi superiori a 10.000 euro annui, possono essere effettuati a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Per la trasmissione bisogna utilizzare i modelli F24 edesclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Paola Perfetti