Con la Sentenza Sez. Trib., 26/02/2010, n. 4741, la Cassazione Civile ha emesso la sua decisione sull’efficacia probatoria.
In merito di accertamento fiscale, infatti, è stato disposto quanto segue: nell’ambito di un’indagine o di un processo penale, se manca l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite e questo aspetto implica riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non viene inficiata l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né invalidtato l’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi.
Paola Perfetti