Per il riallineamento dei valori contabili e fiscali non espressi nel modello Unico 2009
Arriva un aiuto in più alle imprese per la dichiarazione dei redditi.
Con Circolare n. 8/E del 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate viene in aiuto alle società che applicano i principi contabili internazionali e che non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale.
Per queste aziende è stato introdotto un modello Unico integrativo che dà la possibilità ai soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio.
Si tratta di una opportunità in più rispetto al disposto “anticrisi” 2008 (Dl 185/2008) con il quale le imprese potevano operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
Ora, il modello integrativo rappresenta una chance in più per le imprese che, anche se involontariamente, non hanno indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale (ciò può accadere per delle oggettive difficoltà incorse nella conclusione di tutti gli adempimenti tributari).
Questa opzione ha uno specifico obiettivo di semplificazione contabile e fiscale: le imprese sono infatti esentate dalla gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali ancora presenti in bilancio.
La presentazione della dichiarazione integrativa con un’imposta dovuta è il titolo esatto per la riscossione (oltre all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento del tributo) così come il contribuente è tenuto a concludere la sua compilazione prima dell’avvio dei controlli dell’Amministrazione finanziaria.
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando spontaneamente la maggiore imposta con relativi interessi e sanzione ridotta a un decimo.
In cosa consiste
Proprio per aiutate le imprese interessate negli adempimenti, la Circolare precisa che i contribuenti possono rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo.
Stesso dicasi nel caso in cui sia intenzione del contribuente optare per il riallineamento indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.
I tecnici delle Entrate precisano che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche nel caso in cui si vogliano correggere eventuali errori e omissioni commessi pur avendo già espresso il riallineamento nella dichiarazione originaria.
La circolare riguarda anche il conferimento del compendio aziendale.
In questo caso, se l’impresa in un primo momento ha iscritto in bilancio il valore dell’avviamento riallineandolo fiscalmente e abbia poi deciso di conferire il ramo d’azienda cui questo asset iscritto e affrancato si riferisce, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.
Per concetto di azienda conferita, il documento di prassi specifica che si tratta di “complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame”.
Di conseguenza, l’avviamento resta fuori da questa definizione anche nel caso in cui l’asset sia incluso nel valore delle attività dismesse per quantificare l’utile o la perdita da conferimento.
Sotto il profilo fiscale, quindi, il valore dell’azienda conferita è dato dalla somma dei valori di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso quello dell’ asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito, che resta in capo al conferente.
Per approfondimento:
Fonte 1
Fonte 2
Paola Perfetti