Con l’art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni è stabilita l’agevolazione fiscale al 55% sugli edifici esistenti e unità immobiliari a qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, riconvertiti o costruiti sul criterio del risparmio energetico.
Condizioni necessarie: il beneficio non è esercitato sugli immobili in costruzione, e il soggetto richiedente deve possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, quindi proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, leasing.
Le spese eseguite dal 1° gennaio 2009 hanno una detrazione fruibile che deve essere ripartita in 5 rate annuali rispetto all’importo di 250mila€.
Ad usufruirne sono persone fisiche, esercenti arti, professionisti e loro associazioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale: costoro possono calcolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 quali interventi di riqualificazione globale su strutture già esistenti e sull’involucro di edifici oltre che l’installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Sono ammissibili (anche in leasing) le agevolazioni sulle le spese per le consulenze tecniche riferite alla realizzazione degli interventi; sulla certificazione energetica necessaria per fruire della detrazione; sulle opere edilizie necessarie agli interventi ammissibili.
Le detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute secondo i seguenti massimali corrispondenti a ciascuno degli Interventi Ammissibili sono così ripartite:
A) Detrazione massima pari a 100.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 181.818,18 euro);
B) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
C) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
D) Detrazione massima pari a 30.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 54.545,45 euro).
Paola Perfetti