Lo scudo fiscale : I destinatari e in cosa consiste il monitoraggio fiscale

La normativa sul monitoraggio fiscale ha come destinatari:

* le persone fisiche, anche se imprenditori individuali;
* le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
* gli enti non commerciali.

Secondo quanto stabilito dalla normativa sul monitoraggio fiscale, il contribuente deve indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

– gli stock di investimenti esteri al 31 Dicembre di ogni anno (solamente nel caso in cui sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia);
– i flussi relativi agli stock di interesse.

Lo scudo-ter si sostanzia:

* nel rimpatrio delle attività estere, se collocate al di fuori dell’Unione europea;
oppure
* nella regolarizzazione delle attività estere, se detenute all’interno dell’Unione europea.

Il rimpatrio prevede il trasferimento in Italia delle attività estere, mentre la regolarizzazione comporta la mera emersione delle predette attività non dichiarate.

Lo scudo ha ad oggetto:

* le somme di denaro;
* le atri attività finanziarie, quali azioni quotate e non quotate, e quote di società non rappresentate da titoli;
* i titoli obbligazionari;
* i certificati di massa;
* le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
* gli immobili;
* le quote di diritti reali;
* le multiproprietà;
* gli oggetti preziosi;
* le opere d’arte.

Il rimpatrio o la regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta straordinaria del 5 per cento; tale imposta si applica nella misura del 50 per cento su una base imponibile pari al 2 per cento annuo per cinque anni dell’investimento non dichiarato.
Non possono essere eseguite compensazioni della base imponibile con perdite e dall’imposta non possono essere decurtati crediti o ritenute.

Al fine di attribuire un valore alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, i criteri che possono essere utilizzati sono i seguenti:
– valore nominale per il denaro;
– costo di acquisto, se documentato, per le altre attività;
– importo derivante dalla dichiarazione sostitutiva ovvero importo indicato nella dichiarazione riservata, nell’ipotesi in cui non è possibile documentare il costo originario dell’attività.
Il valore delle attività emerse corrisponde a quello che viene preso come base di calcolo per l’imposta straordinaria.
Il perfezionamento della regolarizzazione e del rimpatrio avviene con il versamento dell’imposta straordinaria (articolo 13-bis, comma 3, del Decreto Legge numero 78 del 2009).
Il contribuente può calcolare l’imposta con riguardo alle attività detenute fino al 31 Dicembre 2008 e rimpatriate o regolarizzate dal 15 Settembre 2009 al 14 Aprile 2010.