Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 1, del Decreto Legge numero 103 del 3 Agosto 2009, lo scudo fiscale produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto Legge numero 350 del 25 Settembre 2001, convertito con modifiche con Legge numero 409 del 23 Novembre 2001.
Gli effetti, indicati dall’articolo 14 del Decreto Legge numero 350 del 2001, possono essere così riassunti:
– franchigia – Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio;
– estinzione sanzioni tributarie e sul monitoraggio – Estinzione sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’art. 5, D.L. 167/1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
– esclusione reati – Esclusione punibilità per i reati di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione), D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. 429/1982 ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, lett. d) e f), del predetto D.L. 429/1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
– riservatezza degli intermediari – Gli intermediari non effettuano le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dall’art. 1, co. 3, D.L. 167/1990 (conservazione evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a Euro 10.000).
Gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate;
– comunicazioni per procedimenti penali, antiriciclaggio, antiterrorismo e mafia – Gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero per l’attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo, nonché per l’attività di contrasto del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
– esonero dal modulo RW – Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio non devono essere segnalate nel Modulo RW per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, e in alcuni casi anche per quello precedente;
– costo fiscalmente riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro – Per le attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, il costo fiscalmente riconosciuto, se manca la dichiarazione di acquisto, corrisponde all’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 co. 3, D.Lgs. 461/1997, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata;
– effetti preclusivi in caso di accertamento – In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo;
– preclusione in caso di accessi, ispezioni e verifiche – Il rimpatrio non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al co. 1 dell’art. 14, D.L. 350/2001 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.