A partire dal 4 Gennaio 2010, i soggetti potranno presentare all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, la comunicazione degli interventi sul risparmio energetico, al fine di poter beneficiare della detrazione Irpef/Ires del 55 per cento.
L’invio della comunicazione prevede l’utilizzo di un software, che sarà reso disponibile a breve sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo di presentazione della comunicazione riguarda le spese sopportate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 Dicembre 2008; quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con riguardo alle spese sostenute negli anni 2009 e 2010.
La comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2009, con riguardo a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, deve essere eseguita entro il 31 Marzo 2010.
Il modello deve essere presentato solamente con riguardo agli interventi i cui lavori proseguiranno oltre il periodo d’imposta 2009; in tal modo, si possono comunicare gli importi delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui i lavori vengono terminati, ed i contribuenti possono beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, senza attendere la fine dei lavori.
A fronte di interventi che interessano più periodi d’imposta, il contribuente deve presentare un modello per ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute spese; il modello non deve essere presentato nel caso in cui i lavoro sono iniziati e conclusi in un solo periodo d’imposta.
Il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio ed entro 90 giorni dal termine di ogni periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
I contribuenti non devono presentare la comunicazione per il risparmio energetico per i lavori sostenuti nel 2007 e nel 2008.
La compilazione della comunicazione prevede l’inserimento dei seguenti dati:
– l’anno in cui sono sostenute le spese per le quali si vuole beneficiare della detrazione d’imposta del 55 per cento;
– i dati identificativi del dichiarante;
– i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
– la tipologia degli interventi eseguiti riportando le relative spese sostenute nell’anno, che potranno riguardare gli interventi che verranno effettuati in epoca successiva.
Il modello e le specifiche tecniche del file telematico, sono contenuti in due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 6 Maggio 2009 e del 21 Dicembre 2009.
In particolar modo, il provvedimento del 6 Maggio 2009 ha stabilito i termini, le modalità ed il contenuto della comunicazione che l’Enea deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, contenente i dati in suo possesso, quali:
– i dati identificativi del soggetto dichiarante;
– i dati identificativi dell’immobile oggetto degli interventi;
– gli interventi eseguiti sull’immobile, suddivisi nelle diverse tipologie possibili;
– la data di inizio lavori;
– la data di fine lavori;
– il risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
– il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali;
– l’importo delle spese per le quali si ha diritto a beneficiare delle detrazione d’imposta;
– il costo delle spese professionali, se previsto;
– i dati identificativi del tecnico abilitato, che ha predisposto l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, se previsto.
L’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il contribuente, al fine di poter beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, non deve eseguire alcun adempimento preventivo, né nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, né nei confronti dell’Asl, salva l’ipotesi in cui tale ultima comunicazione sia prevista dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Tutti gli adempimenti e le comunicazioni devono essere eseguiti in occasione del termine dei lavori.
Fonte: Agenzia delle Entrate