L’applicazione della disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC) al settore del commercio ambulante , spetta alle Regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Sempre alle regioni spetta stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono verificare il rispetto di tale disposizione, avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che possono essere chiamate al compimento di attivita’ di verifica della sussistenza e regolarita’ della predetta documentazione.
L’autorizzazione all’esercizio e’ in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
La mancata presentazione annuale del DURC comporta la sospensione per sei mesi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. (art.2 c.12)