Viene modificato la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), sia per quando riguarda la denominazione che la finalità del fondo – che da fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa diventa finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
l Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa, è destinato alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita’ per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vengono inoltre stabilite le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. (art.2c.39)