Per i dividendi 2008 corrisposti nel 2009 il Legislatore, avendo ridotto la tassazione Ires dal 33% al 27,5%, ha previsto l’incremento della percentuale da sottoporre a tassazione in capo ai percipienti dal 40% al 49,72%, limitatamente alle partecipazioni qualificate delle persone fisiche nonché a quelle detenute da imprese non soggette ad Ires (società di persone ed imprenditori individuali).
Quindi, per fare un esempio, il privato che riceve 100 di dividendo dovra’ dichiarare nella Dichiarazione Unico un reddito solo di 49,72, assoggettandolo alla normale sua Irpef marginale. Il complemento a 100, cioe’ 50,28, non viene piu’ tassato per compensare l’Ires 27,5% gia’ pagata dalla societa’.
È rimasta, invece, invariata al 5% la tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali, così come la tassazione sui dividendi “non qualificati” percepiti da persone fisiche, per i quali rimane fermo l’obbligo di tassazione alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 12,5%.
Occorre ricordarsi alcune regole, prima di tutto la priorità nella distribuzione: i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio 2007. Ciò significa che è necessario “consumare” per primi gli utili formati fino all’esercizio 2007, sui quali la società ha corrisposto l’IRES al 33% e ai quali corrisponde la tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 40%. Solo ad esaurimento di tali utili si potrà procedere alla distribuzione di quelli formatisi a decorrere dall’esercizio 2008, sui quali la società ha corrisposto l’IRES nella misura del 27,5%, con tassazione in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%.