Al fine della chiarezza e di anticipare e dissipare eventuali dubbi, l’Istituto Nazionale Tributaristi evidenzia come l’attività professionale dei tributaristi INT, intermediari fiscali autorizzati e professionisti di cui alla L. 4/2013, non abbia nulla a che vedere con la sentenza della Cassazione n. 51362/2016 sull’esercizio abusivo della professione, poiché la stessa, rifacendosi a precedente sentenza di Cassazione a sezioni unite n.11544/2011 precisa: “Tali attività, quando svolte con continuità, regolarità, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, danno l’oggettiva apparenza che a svolgerle sia un soggetto abilitato”.
I tributaristi INT hanno, per Legge nonché per indicazioni statutarie e deontologiche, l’obbligo di indicare esattamente l’attività svolta, i riferimenti di iscrizione all’ INT e alla L. 4/2013 in tutti i documenti e le comunicazioni con la clientela, al fine di non creare confusione con altre figure professionali.
In assenza di ciò, i tributaristi dell’istituto sono soggetti a sanzioni di cui al titolo III della parte II del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206) e a provvedimenti disciplinari, come si evince dalle circolari dei tributaristi n. 1/2013 e n.1/2015 riportate in calce.
Sulla problematica, questa la puntualizzazione del Presidente dell’ INT Riccardo Alemanno: “I tributaristi INT hanno obblighi di Legge e deontologici al pari di altre categorie e in virtù della legge devono evidenziare con precisione la loro attività, i riferimenti all’iscrizione all’istituto e alla L. 4/2013 e non possono utilizzare titoli professionali, che non possiedono, derivanti da iscrizioni specifiche in albi, ruoli o registri e che autorizzino a funzioni riservate. Ma i tributaristi INT farebbero ciò al di là degli obblighi di legge e delle sentenze, perché l’essere tributaristi INT è motivo di orgoglio ed essi sono fieri della loro appartenenza”.